Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32007 - pubb. 04/10/2024

Sui limiti risarcitori per la perdita o l'avaria delle cose trasportate

Cassazione civile, sez. III, 30 Agosto 2024, n. 23395. Pres. Scarano. Est. Gorgoni.


CONTRATTO DI TRASPORTO - RESPONSABILITÀ DEL VETTORE - DOLO E COLPA - Limiti risarcitori ex art. 1 l. n. 450 del 1985 (come sostituito dall'art. 7 della l. n. 162 del 1993) - Condizioni - Accertamento in concreto della colpa grave del vettore o dei suoi ausiliari - Necessità - Fattispecie



Ai fini dell'inapplicabilità dei limiti risarcitori per la perdita o l'avaria delle cose trasportate, di cui all'art. 1 della l. n. 450 del 1985 (come sostituito dall'art. 7 del d.l. n. 82 del 1993, conv. dalla l. n. 162 del 1993), non rileva che il vettore (o i suoi dipendenti o ausiliari, o il subvettore) non abbia vinto la presunzione di colpa stabilita a suo carico dall'art. 1693 c.c., ma è necessario che il giudice del merito accerti in concreto - avuto riguardo a tutte le circostanze di tempo e di luogo, al valore delle cose trasportate e ad ogni altro utile elemento di giudizio per graduare la colpa - che l'evento è derivato da colpa grave dei suddetti soggetti, ossia da un comportamento consapevole degli stessi che, pur senza la volontà di danneggiare altri, operino con straordinaria ed inescusabile imprudenza e negligenza, omettendo non solo la diligenza media del buon padre di famiglia, rapportata alla professionalità del servizio da svolgere, ma anche quel grado minimo di diligenza osservato da tutti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso l'applicabilità dei suddetti limiti, sul presupposto che le circostanze in cui era stata perpetrata la rapina - nello stesso luogo e con le stesse modalità di altra precedente, a carico di un diverso sub-vettore - denotassero l'inescusabile negligenza nell'organizzazione del secondo trasporto da parte del vettore). (massima ufficiale)




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