Esecuzione Forzata


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31990 - pubb. 03/10/2024

La validità del documento informatico ai fini della notifica del titolo esecutivo e il concetto di 'gravi motivi'

Tribunale Ascoli Piceno, 06 Settembre 2024. Pres. Panichi. Est. Ionta.


Reclamo avverso ordinanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo e del precetto – Validità del documento informatico costituente titolo esecutivo senza ulteriore attestazione di conformità – Allegazione di gravi motivi per la sospensione della esecuzione ai sensi dell’art. 624 c.p.c. e rigetto della domanda in caso di mancata allegazione e prova



Nella decisione in esame il Tribunale collegiale di Ascoli Piceno, adito in sede di reclamo avverso un’ordinanza di sospensione del titolo esecutivo e dell’atto di precetto intimato in forza di un contratto di affitto di ramo di azienda autenticato dal notaio, ha riformato la decisione del primo giudice, che aveva sospeso l’esecutività, e confermato l’efficacia esecutiva affermando importanti principi in merito alla validità del titolo esecutivo digitale e alla necessità di allegazione dei gravi motivi per la concessione della sospensione.


Il collegio ha stabilito che il documento informatico costituito da un’originale digitale e recante la firma digitale del Notaio, notificato insieme all’atto di precetto, è valido per l’avvio dell’esecuzione e non richiede alcuna ulteriore attestazione di conformità da parte dell’Ufficiale giudiziario o del notificante.


Inoltre, il collegio ha osservato che i gravi motivi posti a fondamento della sospensione dell’esecuzione sulla base dell’art. 624 co.1 c.p.c. non coincidono con il periculum in mora e il fumus boni iuris e devono essere necessariamente allegati ai fini di un giudizio di bilanciamento, da parte del decidente, tra l’interesse creditorio e l’interesse debitorio a non subire un irreparabile pregiudizio dalla azione esecutiva. Pertanto, in assenza della loro precisa allegazione e prova da parte del ricorrente, non può essere concessa la invocata sospensione.


La sospensione della esecuzione per la sussistenza di “gravi motivi” può essere domandata dalla parte sia per ragioni di carattere processuale, sia sulla base di un presunto venire meno della pretesa del creditore procedente per fatti impeditivi, modificativi o estintivi della stessa (Cassazione sent. n. 405\2006). (Luca Rotondo) (riproduzione riservata)



Segnalazione dell'Avv. Luca Rotondo


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