Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31973 - pubb. 01/10/2024
Concordato semplificato: il giudice deve verificare la realizzabilità del piano di liquidazione?
Appello L'Aquila, 19 Settembre 2024. Pres. Filocamo. Est. Bartoli.
Concordato semplificato - Legittimità sostanziale della proposta - Realizzabilità del piano di liquidazione
In tema di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all’art. 25-sexies C.C.I.I., è stato ritenuto che, non essendo tra l’altro previste rispetto al concordato preventivo una fase di ammissione vera e propria, l’osservanza di soglie minime di soddisfacimento dei creditori chirografari e, soprattutto, la possibilità dei creditori di partecipare al procedimento per l’omologa con la manifestazione del voto, il controllo del tribunale, già in sede di valutazione della ritualità della proposta ai sensi del comma 3 della citata disposizione, si estenda anche alla “legittimità sostanziale della proposta nel cui ambito è ricompreso l’esame della sua non manifesta implausibilità” (così Corte Appello Milano, v. sent. 1033/2024 del 21.3.2024; nello stesso senso, cioè, che la proposta ed il piano, già in sede di valutazione della ritualità della domanda, debbano essere connotate da requisiti minimi di linearità, certezza, esaustività ed oggettività, v. Trib. Milano sent. n. 24/2024 del 9.1.2024).
Dunque, non vi può essere dubbio che, ai fini dell’omologa della proposta di concordato semplificato ai sensi dell’art. 25-sexies, comma 5, C.C.I.I., il giudice debba verificare, sotto il profilo giuridico ed economico, formale e sostanziale, l’attuabilità o realizzabilità del piano di liquidazione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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