Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31962 - pubb. 27/09/2024
Errata indicazione del nominativo del convenuto nell'atto e nella relata di notificazione della citazione
Cassazione civile, sez. III, 29 Agosto 2024, n. 23351. Pres. De Stefano. Est. Rossi.
Notificazione della citazione - Errata indicazione del nominativo del convenuto nell'atto e nella relata di notificazione - Nullità - Condizioni e limiti - Fattispecie
L'omessa, incompleta o inesatta indicazione, nell'atto di citazione e nella relata di notificazione, del nominativo di una delle parti in causa, è motivo di nullità soltanto ove abbia determinato un'irregolare costituzione del contraddittorio o abbia ingenerato incertezza circa i soggetti ai quali l'atto era stato notificato, mentre l'irregolarità formale o l'incompletezza nella notificazione del nome di una delle parti non è motivo di nullità se dal contesto dell'atto notificato risulti con sufficiente chiarezza l'identificazione di tutte le parti e la consegna dell'atto alle giuste parti; in tal caso, infatti, la notificazione è idonea a raggiungere, nei confronti di tutte le parti, i fini ai quali tende e l'apparente vizio va considerato come un mero errore materiale che può essere agevolmente percepito dall'effettivo destinatario, la cui mancata costituzione in giudizio non è l'effetto di tale errore ma di una scelta cosciente e volontaria. (Nella specie, la S.C. - in relazione ad un processo esecutivo caratterizzato, ex latere creditoris, da una parte plurisoggettiva costituita da 23 creditori procedenti assistiti dal medesimo avvocato - ha escluso la nullità del ricorso in opposizione, con cui la parte opposta era stata evocata come "A* Marco più ventidue", senza un'analitica specificazione dei nominativi di tutti i procedenti, nonché della sua notificazione, eseguita al difensore della parte così identificata). (massima ufficiale)
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