Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31822 - pubb. 05/09/2024

Un prodotto agroalimentare che non abbia ottenuto la denominazione d’origine può comunque avere tutela prima come marchio collettivo di fatto e, successivamente, attraverso la registrazione come marchio collettivo

Tribunale Catanzaro, 22 Luglio 2024. Pres. Belcastro. Est. Dattilo.


Proprietà industriale - Marchio collettivo - Riconosciuto come prodotto tipico - Irrilevanza



È infondata la domanda, proposta dal titolare del marchio individuale “tartufo di Pizzo”, di nullità del marchio collettivo registrato “tartufo di Pizzo” poiché, già molto prima della registrazione del marchio individuale e collettivo per cui è causa, esisteva un marchio collettivo di fatto, utilizzato dai gelatieri aderenti al consorzio gelatieri di Pizzo, meritevole di tutela a prescindere dalla sua registrazione che avrebbe dovuto precludere la registrazione del marchio individuale in capo all’attrice. Non essendo dotato di autonoma capacità distintiva, il marchio individuale “Tartufo di Pizzo” non doveva, infatti, essere registrato essendo irrilevante la circostanza secondo la quale il gelato di Pizzo ad oggi non è riconosciuto come prodotto tipico in nessun disciplinare di produzione di prodotti DOP, IGP e STG, posto che la DOP e la IGP trovano tutela in diverse disposizioni del c.p.i. e precisamente negli artt. 29 e 30 di detto codice e la predetta normativa non esclude che un prodotto agroalimentare, che non abbia ottenuto la denominazione d’origine, possa comunque avere tutela prima come marchio collettivo di fatto e, successivamente, attraverso la registrazione come marchio collettivo. (Francesca Rinaldi) (riproduzione riservata)




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