Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31811 - pubb. 04/09/2024

Estinzione anticipata del contratto di finanziamento: valido il rimborso dei costi secondo la clausola che prevede il criterio della curva degli interessi

Tribunale Catania, 11 Agosto 2024. Est. Salamone.


Contratto di finanziamento – Disciplina a tutela del consumatore – Estinzione anticipata – Costi up front e recurring – Commissioni di intermediazione – Clausola c.d. curva degli interessi



La sentenza, pronunciando sul tema del rimborso dei costi (up front e recurring) relativi ai contratti di finanziamento in caso di estinzione anticipata, affronta la questione della restituzione delle commissioni di intermediazione e, con motivazione innovativa, il profilo della validità della clausola che prevede, quale criterio per il calcolo degli importi da rimborsare, quello della c.d. curva degli interessi (o del relativamente proporzionale), anziché il criterio generale pro rata temporis (o del costo ammortizzato), quantomeno nel caso in cui sia allegato il piano di ammortamento ed il criterio risulti dunque comprensibile per il consumatore.


“In caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, devono essere rimborsati sia i costi up front sia quelli recurring e l’istituto finanziatore è legittimato passivo anche con riferimento alle commissioni di intermediazione riscosse. È valida la clausola che prevede, quale criterio per il calcolo degli importi da rimborsare, quello della c.d. curva degli interessi (o del relativamente proporzionale), anziché il criterio generale pro rata temporis (o del costo ammortizzato), quantomeno nel caso in cui sia allegato il piano di ammortamento ed il criterio risulti dunque comprensibile per il consumatore.” (Marcello Galliani) (riproduzione riservata)



Segnalazione e massima a cura del dott. Marcello Galliani


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