Diritto Tributario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31808 - pubb. 04/09/2024

Adesione alla c.d. 'rottamazione bis' del controricorrente e regolamentazione della fattispecie estintiva del giudizio

Cassazione civile, sez. V, tributaria, 15 Gennaio 2024, n. 1414. Pres. Cataldi. Est. Macagno.


Definizione agevolata (c.d. “rottamazione bis”) - Controricorrente - Fattispecie estintiva del giudizio ex art. 391 c.p.c. - Rinuncia al ricorso per Cassazione da parte del ricorrente per adesione al Condono



La situazione in cui il debitore sia resistente o intimato deve intendersi regolata in modo omologo e, dunque, sempre come fattispecie estintiva e sempre con gli stessi effetti discendenti dalla legge. È, infatti, ragionevole ricondurre tali ipotesi alla nozione dei «casi di estinzione del processo disposta per legge», cui fa riferimento l'art. 391, primo comma, cod. proc. civ., e la cui ricorrenza Cass. Sez. Un. n. 19980 del 2014 ha individuato statuendo che «L'art. 391, primo comma, cod. proc. civ. (nel testo sostituito dall'art. 15 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40), alludendo ai "casi di estinzione del processo disposta per legge", si riferisce sia alle ipotesi in cui l'estinzione del processo è disposta direttamente dalla legge, senza necessità di comportamenti diretti ad integrare la fattispecie estintiva, sia a quelle in cui tali comportamenti siano necessari poiché l'effetto estintivo è previsto dalla norma in ragione del verificarsi all'esterno del processo di cassazione di determinati fatti che poi devono essere rappresentati e fatti constare». (Manlio Anzaldo) (riproduzione riservata)



Segnalazione e massima a cura dell’Avv. Manlio Anzaldo


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