Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31764 - pubb. 30/07/2024

Misure cautelari e protettive artt. 54 e 55 CCII: indicazione dei controintereressati e divieto di acquisire diritti di prelazione

Tribunale Lodi, 18 Luglio 2024. Est. Cappello.


Concordato preventivo – Misure protettive ulteriori – Indicazione controintereressati – Esclusione


Concordato preventivo – Divieto di acquisire diritti di prelazione – Effetto legale



L’art 55 comma 3 CCII deve essere interpretato nel senso di ritenere che, sia da parte del ricorrente in sede di richiesta di conferma sia da parte del giudice in sede di adozione della misura, non vi è la necessità di indicare in modo specifico i controinteressati né che questi ultimi debbano essere previamente notiziati della domanda; ciò autorizza conseguentemente l’adozione di una misura con efficacia erga omnes ossia verso tutti coloro i quali hanno già assunto o astrattamente potrebbero assumere iniziative che mediante la conferma si vuole che inibire, ferma la possibilità di ciascuno di essi di proporre reclamo; un ulteriore elemento in favore di tale lettura può trarsi dal fatto che l’art. 55 prevede la forma del decreto a differenza dell’ipotesi di misura all’esito dell’udienza ex art 19 ccii e della convocazione dei controinteressati ove viene richiesto il provvedimento dell’ordinanza.


Il divieto disposto dall’art 46 CCII di acquisire diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti salvo che vi sia l’autorizzazione prevista dai commi 1, 2, 3 è un effetto legale derivante dal deposito della domanda di ammissione alla procedura, estraneo al perimetro delle misure protettive che necessitano di conferma giudiziale e non rientra nello spettro della tutela delle misure protettive. (Gianfranco Benvenuto) (riproduzione riservata)



Segnalazione e massima a cura dell’Avv.to Gianfranco Benvenuto


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