Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31722 - pubb. 24/07/2024

La società eterodiretta non è legittimata ad esperire direttamente l'azione di responsabilità nei confronti di quella che esercita l'attività di direzione e coordinamento

Cassazione civile, sez. I, 30 Maggio 2024, n. 15196. Pres. De Chiara. Est. Campese.


Direzione e coordinamento di società - Azione di responsabilità ex art. 2497 c.c. - Legittimazione attiva della società eterodiretta - Esclusione - Fondamento - Legittimazione del curatore della società eterodiretta - Limiti



In tema di gruppi societari, la società eterodiretta non è legittimata ad esperire direttamente l'azione di responsabilità nei confronti della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento, poiché l'art. 2497, comma 3, c.c., nel riconoscere tale legittimazione ai soci ed ai creditori della controllata, offre un sistema di tutela completo, garantendo, ai primi, il risarcimento del pregiudizio alla redditività ed al valore della partecipazione e, ai secondi, la difesa dell'integrità del patrimonio sociale ed evitando inammissibili duplicazioni, sicché, in caso di fallimento della società eterodiretta, il curatore è legittimato ad esercitare soltanto l'azione già spettante ai creditori sociali, non essendogli riconosciuto un generalizzato potere di rappresentanza. (massima ufficiale)




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