Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31709 - pubb. 23/07/2024

La Cassazione sulla opponibilità alla massa dei creditori di titoli cambiari protestati

Cassazione civile, sez. I, 18 Dicembre 2023, n. 35311. Pres. Cristiano. Est. Crolla.


Fallimento – Ricognizione di debito avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento – Opponibilità alla massa dei creditori – Titoli cambiari protestati



La ricognizione di debito avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento del suo autore è opponibile alla massa dei creditori, in quanto deve presumersi l'esistenza del rapporto fondamentale, salva la prova - il cui onere grava sul curatore fallimentare - della sua inesistenza o invalidità. (cfr Cass. 39123/2021, nonché Cass. 34608/2023 e le numerose altre pronunce coeve, che chiariscono le ragioni per le quali non sono condivisibili le conclusioni cui è giunta Cass. n. 10215/019)


[Nella fattispecie, la Cassazione ha affermato che “non essendo in contestazione la data certa degli effetti cambiari prodotti, desumibile dalla data dei protesti pacificamente elevati prima del fallimento, il tribunale ha fatto malgoverno dei principi elaborati da questa Corte, in quanto avrebbe dovuto in primo luogo accertare, sulla scorta dell’esperita istruttoria, svolta anche a mezzo di apposita ctu, se i titoli fossero o meno stati sottoscritti dal legale rappresentante della fallita e, in secondo luogo, nell’ipotesi di ritenuta autenticità delle sottoscrizioni, valutare se il curatore avesse assolto all’onere di provare l'assenza o l'invalidità dei rapporti sottostanti, in modo da superare la ridetta presunzione, discendente sia dall’art. 65 della l. cambiaria sia dall'art. 1988 c.c.. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)




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