Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31611 - pubb. 05/07/2024

La società cooperativa agricola non è assoggettabile a liquidazione controllata

Tribunale Terni, 20 Marzo 2024. Pres. Nastri. Est. Grotteria.


Società cooperativa – Attività agricola con apporto prevalente dei soci – Liquidazione Controllata – Legittimazione – Esclusione



La società cooperativa agricola che, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2, co. 1, lettera c), CCII. art. 2, comma 2, d.lgs. n. 228 del 2001 e 2135 c.c., se da un lato deve intendersi sottratta alla procedura di liquidazione giudiziale (nel caso di specie, avendo svolto attività connesse ad attività agricole con apporto prevalente dai propri soci in qualità di allevatori di animali), dall’altro lato soggiace unicamente alla procedura amministrativa della liquidazione coatta, salva, in ogni caso, la dichiarazione dello stato di insolvenza da parte del Tribunale competente ai sensi degli artt. 297, co. 1, e 298, co. 1, CCII.
Va respinta, pertanto, la domanda di apertura della liquidazione controllata di detta società cooperativa, potendo il Tribunale, in casi assimilabili a quelli in esame, dichiararne unicamente lo stato di insolvenza, sempre che risulti oggetto di specifica domanda.
Peraltro, anche ragioni di opportunità portano ad escludere l’assoggettabilità delle società cooperative agricole alla liquidazione controllata, atteso che ciò avrebbe quale ulteriore effetto quello di precludere ai suoi creditori di beneficiare degli effetti recuperatori derivanti dalle specifiche azioni di inefficacia e revocatorie, esperibili, invece, dal commissario liquidatore a seguito della dichiarazione di insolvenza della società cooperativa in liquidazione coatta amministrativa. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)



Segnalazione del dott. Francesco Angeli di Terni
Massima dell’avv. Astorre Mancini,

mancini@studiomanciniassociati.it


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