Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31583 - pubb. 02/07/2024

Fideiussione ABI: Azione del fideiussore di accertamento della decadenza della banca dalla possibilità di escutere la garanzia fideiussoria

Tribunale Santa Maria Capua Vetere, 14 Giugno 2024. Est. Bernardel.


Fideiussione – Modello ABI – Decadenza dalla escussione della garanzia



Qualora una controversia rientrante fra quelle attribuite alla sezione specializzata in materia di impresa venga promossa presso una sezione ordinaria, non del medesimo ufficio giudiziario, ma dinanzi ad un differente Tribunale, l'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio, nei casi previsti dall' art. 28 c.p.c., deve essere eccepita a pena di decadenza nella comparsa di risposta depositata entro 20 giorni prima della data della prima udienza, ovvero deve essere rilevata d’ufficio nell’ambito della prima udienza prima udienza di trattazione e comparizione ai sensi dell'art. 38 c.p.c. La tardiva eccezione ad opera di parte convenuta e/o il mancato rilievo ufficioso nell’ambito della detta prima udienza di trattazione e comparizione ai sensi dell'art. 38 c.p.c., determina l’insindacabilità ed irretrattabilità della competenza del giudice adito.


Laddove il negozio di garanzia non contenga la clausola di pagamento “senza eccezioni” e contenga, invece, proprio quelle clausole, esaminate nella sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 41994/2021 (art. 2, art. 6, ed art. 8) che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI: art. 2 - clausola di reviviscenza della fideiussione ("il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo"); art. 6 - clausola di deroga all'art. 1957 c.c. ("i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato"); art. 8 - clausola di permanenza del vincolo fideiussorio, in ipotesi di vicende estintive e di nullità dell'obbligazione principale ("qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate"), lo stesso è da qualificare come fideiussione e non come contratto autonomo di garanzia.


Deve essere rigettata la domanda principale volta alla declaratoria di nullità del contratto di fideiussione per riproduzione delle clausole abusive dello schema ABI, non potendo qualificarsi come fideiussione omnibus bensì come specifica, in quanto riferita al solo contratto di mutuo e non già a tutte le obbligazioni intercorrenti tra la società e la banca.


Deve essere accolta la domanda subordinata proposta dalla parte attrice di nullità parziale del contratto di fideiussione in oggetto, ex art. 1419 c.c., in ragione della nullità della clausola derogatoria alla disciplina di cui all’art. 1957 c.c., in quanto vessatoria ai sensi dell’art. 33 Cod. Cons., dovendo qualificarsi l’attore come consumatore.


Secondo il recente approdo della giurisprudenza di legittimità è vessatoria, ai sensi dell'art. 1469-bis c.c. (applicabile ratione temporis), la clausola del contratto di fideiussione che deroghi all'art. 1957, comma 1, c.c., in senso favorevole al creditore, dispensandolo dal rispetto del termine di sei mesi ivi previsto per far valere le proprie ragioni contro il debitore principale inadempiente (Cass. Civ. n. 27558/2023). (Gianpiero Pasquariello) (riproduzione riservata)



Segnalazione e massime a cura dell’Avv. Gianpiero Pasquariello


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