Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31572 - pubb. 04/06/2021
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Cassazione civile, sez. I, 12 Gennaio 1968, n. 74. Pres. Scarpello. Est. Milano.
CREDITO - CONTRATTI BANCARI - APERTURA DI CREDITO - APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE - APERTURA DI CREDITO SEMPLICE - DIFFERENZE
Nell'apertura di credito in conto corrente l'accreditante e obbligato a mantenere integro il fido, se l'accreditato mantiene tra i prelevamenti e le rimesse, operando queste ultime una continua reintegrazione del fido e consentendo esse all'accreditato di utilizzare nuovamente il credito cosi reintegrato. Nell'apertura di credito semplice, invece, l'accreditato può utilizzare il credito una sola volta, anche se con successivi, parziali prelevamenti. (massima ufficiale)