Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31571 - pubb. 24/06/2020
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Cassazione civile, sez. I, 04 Marzo 1968, n. 686. Pres. Rossano. Est. Gambogi.
CONTRATTI BANCARI - APERTURA DI CREDITO - RECESSO DAL CONTRATTO - ATTO UNILATERALE RECETTIZIO
Per il combinato disposto degli artt. 1845 e 1334 cod. civ., il recesso della banca dal contratto di apertura di credito, come atto unilaterale, deve essere portato a conoscenza della persona, e cioè dall'accreditato, cui esso è, quale dichiarazione di volontà produttiva di effetti giuridici, destinato. (massima ufficiale)