Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31570 - pubb. 17/06/2020

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Cassazione civile, sez. I, 04 Marzo 1968, n. 686. Pres. Rossano. Est. Gambogi.


CONTRATTI BANCARI - APERTURA DI CREDITO - IN CONTO CORRENTE - RECESSO DELLA BANCA PER GIUSTA CAUSA - LICEITÀ



Nel contratto di apertura di credito bancario in conto corrente, il conto corrente ha funzione accessoria e strumentale rispetto al contratto di apertura di credito. La banca non può essere privata del fondamentale diritto di revoca immediata per giusta causa del fido concesso solo perché l'utilizzazione di questo avvenga in conto corrente. (massima ufficiale)