Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31548 - pubb. 18/06/2021

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Cassazione civile, sez. I, 09 Aprile 1984, n. 2262. Pres. Brancaccio. Est. Tilocca.


CONTRATTI BANCARI - APERTURA DI CREDITO BANCARIO - GARANZIA - FIDEIUSSIONE A GARANZIA DI UNA APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE - MANCATA CONTESTAZIONE DEGLI ESTRATTI-CONTO DA PARTE DEL DEBITORE - CHIAMATA IN GIUDIZIO DEL FIDEIUSSORE DA PARTE DELLA BANCA - CONTESTAZIONI SULLA SOMMA DOVUTA - DEDUZIONE AD OPERA DEL FIDEIUSSORE - INAMMISSIBILITÀ



Qualora sia prestata una fideiussione a garanzia di un'apertura di credito in conto corrente, ed il debitore principale, non avendo contestato tempestivamente gli estratti conto inviatigli dalla banca, sia decaduto, a norma dell'art. 1832 cod. civ., dal diritto di impugnarli, il fideiussore, chiamato in giudizio dalla banca medesima per il pagamento della somma dovuta, non può sollevare contestazioni in ordine all'ammontare di questa, sostenendo che la definitività degli estratti conto non lo riguarderebbe per non avere il creditore inviato a lui tali documenti. (massima ufficiale)




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