Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31540 - pubb. 19/06/2020

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Cassazione civile, sez. I, 07 Ottobre 1993, n. 9943. Pres. Beneforti. Est. De Musis.


Contratti bancari - Apertura di credito bancario - Recesso - Termini per il preavviso di recesso e per il pagamento del dovuto e decadenza del termine ex art. 1186 cod. civ. - Deroga convenzionale - Ammissibilità



Nel contratto di apertura di credito bancario, i termini che l'art. 1845 cod. civ. prevede per il preavviso di recesso e per il pagamento del dovuto, nonché la decadenza del termine che l'art. 1186 cod. civ. prevede per il caso di insolvenza del debitore o di diminuzione delle garanzie, essendo diretti a tutelare unicamente, rispettivamente, l'interesse del debitore e quello del creditore, possano essere convenzionalmente derogati dalle parti. (massima ufficiale)




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