Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31530 - pubb. 16/02/2016

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Cassazione civile, sez. I, 23 Aprile 1996, n. 3842. Pres. Grieco. Est. Macioce.


APERTURA DI CREDITO BANCARIO - Obbligo della banca di eseguire operazioni di credito bancario passive - Assunzione per "facta concludentia" - Ammissibilità - Predeterminazione del limite massimo della somma accreditabile - Necessità - Esclusione



In tema di contratti bancari, perché vi sia apertura di credito in conto corrente, non rileva il mero fatto della situazione di scoperto di conto, con una pluralità di adempimenti agli ordini trasmessi, bensì la pattuizione - generalmente formale, ma pur sempre realizzabile per "facta concludentia" - di un obbligo della banca di eseguire operazioni di credito bancario passive. Poiché tale obbligo può emergere dallo stesso contegno della banca nella gestione del conto, ne discende che la predeterminazione del limite massimo della somma accreditabile non costituisce elemento essenziale della causa del contratto di apertura di credito in conto corrente. (massima ufficiale)




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