Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31527 - pubb. 02/02/2019

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Cassazione civile, sez. I, 08 Agosto 1997, n. 7388. Pres. Cantillo. Est. Di Palma.


APERTURA DI CREDITO BANCARIO - Apertura di credito documentario - Attività della banca - Controllo dei documenti alle condizioni del credito - Esecuzione - Secondo il principio del rigido formalismo - Esclusione - Secondo ragionevolezza - Necessità



In tema di contratto di apertura di credito documentario, (nella specie, per compravendita internazionale di autovetture con pagamento del prezzo, contro documenti, a mezzo banca), l'attività di controllo della corrispondenza dei documenti alle condizioni del credito stesso, svolta dalla banca mandataria, non deve avvenire secondo un rigido formalismo, bensì secondo il criterio della ragionevolezza, idoneo a contemperare le esigenze oggettive del commercio con la realizzazione degli interessi sia del compratore (alla consegna della merce), sia del venditore (al pagamento del prezzo). (massima ufficiale)




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