Diritto Fallimentare
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31526 - pubb. 16/03/2020
.
Cassazione civile, sez. I, 06 Settembre 1997, n. 8662. Pres. Sensale. Est. De Musis.
APERTURA DI CREDITO BANCARIO - Contratti che prevedono la concessione di un fido, senza concretizzare il contratto di apertura di credito - Rimesse effettuate dal cliente poi fallito sul conto corrente - Carattere solutorio - Revocabilità
Dal contratto di apertura di credito quale disciplinato dal codice civile discendono l'obbligo della banca di tenere la somma, predeterminata nell'ammontare e per il periodo stabilito, a disposizione del cliente e il diritto di questi di disporre della stessa, in più volte e secondo le forme di uso se non è stato convenuto altrimenti, come previsto dall'art. 1843, ovvero in qualsiasi momento, salva l'osservanza del termine di preavviso eventualmente pattuito, se l'apertura è regolata in conto corrente, a norma dell'art. 1852. Non concretano diversamente l'apertura di credito i contratti i quali, pur prevedendo la concessione di un fido al cliente non determinano con immediatezza l'insorgenza dell'obbligazione della banca e del corrispondente diritto del cliente, ma prevedono che il fido sarà completamente operante al momento del compimento di determinati atti o del realizzarsi di determinate condizioni o circostanze e solo nell'ammontare corrispondente alla concreta operazione correlata a quell'atto a quella condizione o a quella circostanza. Consegue che relativamente a tali contratti diversi dall'apertura di credito i versamenti effettuati dal cliente sul conto corrente non possono essere considerati atti di natura ripristinatoria della provvista correlata al fido e, come tali, sono revocabili ai sensi dell'art. 67, secondo comma legge fall. (nel caso di specie la banca aveva concesso alla società successivamente fallita due fidi, uno per sconto di portafoglio commerciale e uno per anticipazioni su divisa export). (massima ufficiale)
Testo Integrale