Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31522 - pubb. 08/05/2020

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Cassazione civile, sez. I, 06 Agosto 1998, n. 7695. Pres., est. De Musis.


APERTURA DI CREDITO BANCARIO - GARANZIA - Fallimento del titolare di conto corrente bancario con scoperto garantito da fideiussione - Accreditamento su detto conto da parte del fideiussore di somma pari allo scoperto - Insussistenza di debiti del fideiussore verso il fallito - Presunzione di adempimento del proprio debito fideiussorio da parte del fideiussore - Inefficacia dell'accreditamento ex art. 44 legge fall. o assoggettabilità a revocatoria - Esclusione



Il principio di autonomia contrattuale consente che il fideiussore di uno scoperto di conto corrente bancario estingua il proprio debito fideiussorio in modo indiretto - ossia mediante accreditamento della somma sul conto perché la banca se ne giovi -, anziché in modo diretto - ossia mediante versamento alla banca personalmente; ne consegue che, allorché un terzo versi sul conto corrente del debitore, e dopo il fallimento di costui, una somma corrispondente allo scoperto (del conto stesso) per il quale esso terzo aveva prestato fideiussione, e risulti altresì l'inesistenza di debiti verso il fallito da parte del terzo, deve ritenersi che costui abbia adempiuto il proprio debito fideiussorio, restando pertanto il relativo accreditamento sottratto alla dichiarazione di inefficacia di cui all'art. 44 legge fall. o all'azione revocatoria di cui al successivo art. 67 legge fall.. (massima ufficiale)




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