Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31515 - pubb. 28/04/2021

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Cassazione civile, sez. I, 19 Novembre 2003, n. 17543. Pres. Grieco. Est. Ceccherini.


CONTRATTI BANCARI - APERTURA DI CREDITO BANCARIO - Efficacia nei confronti del terzo - Regime della data di cui all'art. 2704 cod. civ. - Applicabilità - Nozione di terzo - Curatore in sede di revocatoria fallimentare - Inclusione



Il contratto di apertura di credito non si sottrae al regime dettato dall'art. 2704 cod. civ., con riguardo all'opponibilità della data della relativa scrittura privata, nel caso in cui debba essere fatto valere nei confronti del terzo: tale è, nella revocatoria fallimentare, il curatore, che agisce per conto della massa. (massima ufficiale)




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