Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31511 - pubb. 09/06/2020

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Cassazione civile, sez. I, 07 Marzo 2008, n. 6186. Pres. Panebianco. Est. Ceccherini.


APERTURA DI CREDITO BANCARIO - RECESSO - Recesso della banca - Motivazione - Richiamo dell'art. 1845 cod. civ. - Sufficienza - Dedotta illegittimità - Enunciazione delle ragioni e relativa prova - Onere a carico della parte beneficiaria dell'apertura di credito



Il recesso dal contratto di apertura di credito costituisce una facoltà riconosciuta dall'art. 1845 cod. civ., sicché risulta adeguatamente motivato anche attraverso il mero richiamo a quella norma; è invece la parte che assume l'illegittimità del recesso (ad esempio per arbitrarietà e contrarietà al principio di buona fede) che ha l'onere di enunciarne le ragioni e di fornire la relativa prova nel caso concreto. (massima ufficiale)




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