Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31507 - pubb. 16/06/2020

.

Cassazione civile, sez. I, 15 Ottobre 2013, n. 23382. Pres. Vitrone. Est. De Chiara.


CONTRATTI - EFFETTI DEL CONTRATTO - ESECUZIONE DI BUONA FEDE - Ritardo nell'esercizio del diritto - Successiva attivazione del titolare - Violazione della buona fede - Esclusione - Limiti - Fattispecie in tema di recesso da contratto di apertura di credito reiteratamente sconfinato



Il solo ritardo nell'esercizio del diritto, per quanto imputabile al titolare del diritto stesso tale da far ragionevolmente ritenere al debitore che il diritto non sarà più esercitato, non può costituire motivo per negare la tutela giudiziaria dello stesso, salvo che tale ritardo sia la conseguenza fattuale di un'inequivoca rinuncia tacita o modifica della disciplina contrattuale, per cui, in difetto di deduzione e prova di tali evenienze, è legittima la revoca dell'affidamento intimata dalla banca pur dopo avere a lungo tollerato gli sconfinamenti dai relativi limiti da parte del correntista. (massima ufficiale)




Testo Integrale