Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31501 - pubb. 11/01/2022

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Cassazione civile, sez. I, 09 Dicembre 2021, n. 39169. Pres. Cristiano. Est. Scotti.


CONTRATTI BANCARI - APERTURA DI CREDITO BANCARIO - ISC/TAEG - Mancata o inesatta indicazione - Sanzionabilità ex art. 117 TUB - Esclusione - Fondamento



In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto. (massima ufficiale)




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