Diritto Fallimentare
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31498 - pubb. 12/06/2023
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Cassazione civile, sez. I, 12 Maggio 2023, n. 13063. Pres. Genovese. Est. Crolla.
CONTRATTI
BANCARI - APERTURA DI CREDITO BANCARIO - Conto corrente con apertura di credito
- Affidamento - Prova - Mediante libro fidi e "report" centrale
rischi - Esclusione - Produzione della scrittura - Necessità - Fattispecie
In tema di conto corrente con apertura di credito, l'affidamento è assoggettato al requisito formale "pieno" richiesto dall'art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993 (c.d. TUB), sicché va provato mediante la produzione della relativa scrittura, non essendo sufficiente che risulti dal libro fidi o che il suo contenuto possa essere eventualmente ricostruito attraverso la menzione nel report della Centrale Rischi. (Fattispecie in tema di azione revocatoria fallimentare di rimesse bancarie). (massima ufficiale)
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