Diritto Fallimentare
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31496 - pubb. 09/11/2023
Collegamento negoziale tra il contratto di anticipazione bancaria ed il mandato all'incasso con patto di compensazione
Cassazione civile, sez. I, 09 Ottobre 2023, n. 28232. Pres. Mercolino. Est. Fidanzia.
CONTRATTI
BANCARI - APERTURA DI CREDITO BANCARIO - GARANZIA - Linee di credito c.d.
autoliquidanti nel concordato preventivo - Contratto di anticipazione bancaria
e mandato all'incasso con patto di compensazione - Collegamento negoziale -
Sussistenza - Conseguenze - Configurabilità della compensazione c.d.
"impropria" e non in senso stretto ex art. 1241 c.c. - Ragioni -
Inapplicabilità dell'art. 56 l.fall. - Fondamento
In tema
di linee di credito c.d. "autoliquidanti" nel concordato preventivo, sussistendo un
collegamento negoziale e funzionale tra il contratto di anticipazione ed il
mandato all'incasso con patto di compensazione, i rispettivi debiti e crediti
delle parti traggono origine da un unico rapporto negoziale, con conseguente
applicabilità della c.d. "compensazione
impropria" - ancorata al
mero accertamento contabile di dare e avere, con elisione automatica dei
rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza - e inapplicabilità, per
converso, della compensazione in senso stretto di cui all'art. 1241 c.c. e,
dunque, dell'art. 56 l.fall., che al pari di essa presuppone l'autonomia dei
rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti, attribuendo
rilevanza al momento in cui i reciproci debiti e crediti delle parti vengono a
coesistenza. (massima ufficiale)
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