Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31496 - pubb. 09/11/2023

Collegamento negoziale tra il contratto di anticipazione bancaria ed il mandato all'incasso con patto di compensazione

Cassazione civile, sez. I, 09 Ottobre 2023, n. 28232. Pres. Mercolino. Est. Fidanzia.


CONTRATTI BANCARI - APERTURA DI CREDITO BANCARIO - GARANZIA - Linee di credito c.d. autoliquidanti nel concordato preventivo - Contratto di anticipazione bancaria e mandato all'incasso con patto di compensazione - Collegamento negoziale - Sussistenza - Conseguenze - Configurabilità della compensazione c.d. "impropria" e non in senso stretto ex art. 1241 c.c. - Ragioni - Inapplicabilità dell'art. 56 l.fall. - Fondamento



In tema di linee di credito c.d. "autoliquidanti" nel concordato preventivo, sussistendo un collegamento negoziale e funzionale tra il contratto di anticipazione ed il mandato all'incasso con patto di compensazione, i rispettivi debiti e crediti delle parti traggono origine da un unico rapporto negoziale, con conseguente applicabilità della c.d. "compensazione impropria" - ancorata al mero accertamento contabile di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza - e inapplicabilità, per converso, della compensazione in senso stretto di cui all'art. 1241 c.c. e, dunque, dell'art. 56 l.fall., che al pari di essa presuppone l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti, attribuendo rilevanza al momento in cui i reciproci debiti e crediti delle parti vengono a coesistenza. (massima ufficiale)




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