Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31473 - pubb. 27/06/2024

Chiusura del fallimento per ripartizione finale dell’attivo e condizione di proseguibilità dell'azione revocatoria

Cassazione civile, sez. I, 23 Aprile 2024, n. 10893. Pres. Ferro. Est. Dongiacomo.


Azione revocatoria fallimentare - Giudizio pendente - Chiusura del fallimento per ripartizione finale dell’attivo - Art. 118, comma 1, n. 3, e comma 2, l. fall. - Legittimazione processuale del curatore - Sussistenza



In tema di revocatoria fallimentare, la pendenza della procedura concorsuale non è una condizione di proseguibilità dell'azione, ove il fallimento sia stato chiuso per ripartizione finale dell'attivo, ai sensi dell'art. 118, comma 1, n. 3, e comma 2, l.fall., dal momento che la norma consente la chiusura nonostante la presenza di giudizi pendenti, rispetto ai quali il curatore conserva la legittimazione processuale nei successivi stati e gradi. (massima ufficiale)


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