Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31458 - pubb. 25/06/2024

Revocabilità dei pagamenti eseguiti dal solvens tramite intermediario

Cassazione civile, sez. I, 22 Aprile 2024, n. 10719. Pres. Ferro. Est. Dongiacomo.


Pagamenti eseguiti dal solvens tramite intermediario - Revocabilità ex art. 67, comma 2, l.fall. - Presupposti - Legittimato passivo - Beneficiario finale della prestazione - Condizioni - Fondamento



In tema di revocatoria fallimentare, i pagamenti eseguiti tramite intermediari specializzati sono revocabili nei confronti del beneficiario finale della prestazione dovuta dal debitore, poi fallito, e non nei confronti dell'intermediario accipiens, solo ove quest'ultimo abbia utilizzato la provvista precostituita dall'ordinante in favore dell'effettivo destinatario e non quando, a fronte di preesistenti debiti del solvens nei confronti dell'accipiens, risulti che i versamenti abbiano avuto una funzione solutoria, poiché, in tal caso, la funzione di intermediazione nel pagamento è assorbita da una funzione creditizia. (massima ufficiale)




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