Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31390 - pubb. 13/06/2024

Comunicazione del decreto ex art. 171-bis c.p.c. dopo il decorso del termine per depositare le memorie di cui all’art. 171-ter c.p.c.

Tribunale Bologna, 20 Marzo 2024. Est. Costanzo.


Processo civile – Nuovo rito – Comunicazione del decreto ex art. 171-bis c.p.c. dopo il decorso del termine per depositare le memorie di cui all’art. 171-ter c.p.c.



Nell’ipotesi in cui il decreto ex art. 171-bis c.p.c. sia stato comunicato alle parti dopo il decorso del termine per depositare le memorie di cui all’art. 171-ter c.p.c., anche ammettendo un incolpevole affidamento della parte in ordine alla necessità dell’emissione del decreto di cui all’art. 171-bis c.p.c. ai fini del decorso dei termini nei quali compiere le attività regolate dall’art. 171-ter c.p.c. (sul punto, nei primi mesi di applicazione delle nuove disposizioni sul processo ordinario di cognizione, sono in effetti emerse le più varie interpretazioni in dottrina e giurisprudenza), lo stesso non può dirsi quanto all’omesso deposito della seconda e della terza memoria integrativa e l’attrice sia rimasta inerte dopo la comunicazione del decreto che ha confermato la data della prima udienza già nota alle parti o da esse agevolmente conoscibile consultando il fascicolo informatico sulla consolle. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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