Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31380 - pubb. 12/06/2024

Concordato preventivo: la modifica della proposta richiede una nuova attestazione

Tribunale Bologna, 14 Maggio 2024. Pres. Liccardo. Est. Rimondini.


Concordato preventivo – Attestazione – Modifica della proposta – Necessità



L'attestazione è un elemento obbligatorio del concordato preventivo, per cui la stessa è necessaria anche nell'ipotesi in cui dopo il decreto di apertura della procedura intervenga una sostanziale modifica dell'originaria proposta e/o del piano (art. 105, IV comma, CCI, così come in precedenza l'art. 172, II comma, 151 che dovrà essere accompagnata obbligatoriamente dal rinnovo del giudizio del professionista attestatore ex art. 87, III comma, ultima parte, CCI (cfr., in motivazione, Cass., sez. I, 28.3.2017, n. 7975: "deve sempre accompagnarsi una nuova relazione del professionista attestatore (art. 161, comma terzo, l.fall.), tesa evidentemente a corroborare la fattibilità del piano come modificato").


Del resto, l'oggetto del controllo riservato al tribunale in sede di apertura e in qualunque momento del procedimento (art. 106, II comma, CCI) è principalmente la relazione dell'attestatore, a maggior ragione nell'ipotesi di continuità aziendale in cui il professionista, oltre alla veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, deve verificare ed attestare che il piano è atto a impedire o superare l'insolvenza del debitore, a garantire la sostenibilità economica dell'impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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