Esecuzione Forzata
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31363 - pubb. 07/06/2024
Il Tribunale di Genova sulla pignorabilità delle somme giacenti sul conto corrente dedicato al notaio
Tribunale Genova, 22 Aprile 2024. Est. Balba.
Conto corrente dedicato al notaio ex art. 1 commi 63 e ss. della legge 147/2013 – Pignorabilità del conto e delle somme
Il conto corrente dedicato ex art. 1 commi 63 e ss. della legge 147/2013 (conto corrente dedicato di tutte le somme affidate al notaio e soggette ad annotazione nel registro somme e valori) è destinato ad ospitare non solo le somme di cui al comma 63 ma anche le somme di cui al comma 66-bis e, dunque, non solo somme impignorabili ma anche somme pignorabili.
Conseguentemente, l’impignorabilità è subordinata, non solo alla circostanza che determinate somme siano versate su un determinato conto corrente, ma anche al fatto che si tratti di somme aventi una determinata natura.
La relativa prova grava sul creditore, il quale ha l’onere di fornire elementi puntuali circa il mancato rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 63.
I creditori delle parti dell’atto rogato dal notaio potranno aggredire esecutivamente le somme di cui al comma 63 solo in quanto queste siano effettivamente rientrate nel rispettivo patrimonio o potranno contestare la natura di impignorabilità delle stesse allegando e provando l’insussistenza dei limiti di cui al citato art. 63.
I creditori del notaio potranno procedere ad aggredire le somma presenti sul conto unicamente solo qualora le somme ivi presenti non possano considerarsi legittimamente versate ai sensi del comma 63. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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