Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31348 - pubb. 06/06/2024

Prima Presidente della Cassazione ex 363-bis c.p.c. e Cessioni in blocco: l'omessa iscrizione all'albo ex art. 106 TUB non incide sulla legittimità dell'azione esecutiva

Corte di Cassazione, Prima Presidente, 17 Maggio 2024, n. 13749. Pres. Cassano.


Crediti bancari – Cessione in blocco – Attività di recupero – Iscrizione nell’albo ex art. 106 T.U.B. – Irrilevanza ai fini dell’azione esecutiva



La Prima Presidente dichiarando inammissibile il rinvio pregiudiziale ex 363-bis c.p.c sollevato dal Tribunale di Brindisi, ribadisce il principio enunciato da Cass. 7243 del 18.3.2024 per il quale nell’ambito delle operazioni di cartolarizzazione ex legge 130/1999, l’attività di recupero del credito da parte di un soggetto non iscritto nell’albo previsto dall’art. 106 T.U.B., non incide sulla legittimità dell’azione esecutiva da quest’ultimo intrapresa alla stregua dell’incarico ricevuto dal titolare del credito; l’omessa iscrizione nel medesimo albo potrà rilevare sul diverso piano del rapporto con l’autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici. (Giuseppe Caramia) (riproduzione riservata)



Segnalazione e massima dell’Avv. Giuseppe Caramia,

giuseppe@caramiasantamato.it


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