Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31346 - pubb. 06/06/2024

Il Tribunale di Benevento sulle informazioni all’investitore

Tribunale Benevento, 23 Maggio 2024. Est. Abbondandolo.


Intermediari finanziari – Investimenti in strumenti finanziari ed obblighi informativi – Adeguatezza – Onere della prova – Insufficienza


Intermediari finanziari – Investimenti in strumenti finanziari ed obblighi informativi – Contrasti giurisprudenziali – Specificità


Intermediari finanziari – Investimenti in strumenti finanziari emessi dalla Banca – Profilatura cliente – Inadeguatezza


Intermediari finanziari – Investimenti in strumenti finanziari emessi dalla Banca – Aumento del rischio – Sussistenza – Valutazione del rischio – Inadeguatezza


Intermediari finanziari – Investimenti in strumenti finanziari emessi dalla Banca – Obblighi vigilanza CONSOB – Omissione – Gravità – Sussistenza



Ai sensi dell'art. 23 comma 6 del d.lgs. n. 58 del 1998, art. 23, comma 6, è la banca che deve dimostrare la specifica diligenza e dare prova di aver correttamente adempiuto agli obblighi di informazione e spiegazione idonei a consentire alla propria controparte contrattuale di addivenire ad una scelta consapevole sull'impegno di sottoscrizione di un contratto di credito. La clausola eventualmente inserita nei contratti con cui il cliente attesti di aver ricevuto le informazioni necessarie e di averne preso conoscenza è del tutto insufficiente all'assolvimento dell'obbligo se non corrisponde ad una completa e corretta informazione sostanziale. L’adempimento degli obblighi informativi persiste anche per investitori avvezzi ad investimenti ad alto rischio.


Qualora le parti alleghino precedenti giurisprudenziali di merito contrastanti concernenti le domande su analoghe questioni che hanno comportato la perdita del capitale per gli investitori in azioni della BPB, e dalla loro disamina emerga che la decisione è diversa in relazione al singolo caso concreto ed all’istruttoria espletata, alla sua completezza e significatività ai fini della decisione, occorrerà esaminare e decidere la controversia in esame sulla base della sua specificità e delle risultanze istruttorie.


La valutazione eseguita rispondendo a domande chiuse prive di qualunque possibilità di approfondimento sulla propria specifica situazione soggettiva (il questionario è il medesimo sia per il cliente professionale sia per il cliente al dettaglio o retail) portava ad una profilatura individuale che, non essendo stata ulteriormente approfondita e vagliata, così come non lo è stata nel caso in esame, non è risultata corretta.


I titoli venduti consistevano in azioni ed obbligazioni subordinate della stessa Banca emessi in sede di operazioni di aumento di capitale sociale. Si trattava di titoli per i quali la Banca non aveva richiesto la quotazione nel mercato regolamentato con conseguente rischio di liquidità dei titoli in portafoglio. La stessa Banca neanche aveva mai richiesto l’attribuzione di un rating per le sue emissioni. Ciò ha comportato per l’investitrice, non professionale, la difficoltà di valutare il rischio di default dell'emittente, il rischio di mercato ed il rischio “liquidità” connesso alla possibilità di non riuscire a disinvestire rapidamente il titolo acquistato, qualora se ne fosse presentata la necessità, ovvero di farlo sostenendo ingenti perdite rispetto alla somma investita.


Alla Consob viene demandato, con riferimento all’informazione resa attraverso il prospetto, un controllo che va ben al di là della regolarità formale o estrinseca, e quindi un controllo che attiene alla verifica di un dato sostanziale, quale è la correttezza degli operatori (emittenti o altro) che pongono in essere determinate operazioni finanziarie, manifestata dalla completezza e coerenza dell’informazione da quelli erogata. Sicchè accertata l’omissione e quindi il comportamento contra legem, in relazione all’art. 2043 c.c., da parte della Consob, sussiste anche la colpa di particolare gravità, sia in relazione alla evidente ed immediatamente apparente, almeno a chi per legge è chiamato a svolgere un compito di così elevata professionalità e di straordinaria importanza, nell’omessa, o negligente, vigilanza sulle operazioni poste in essere dalla Banca. Colpa riconducibile alla negligenza (omissione-ritardo) o, alternativamente, anche se non verosimilmente, all’imperizia. Il comportamento colposo assume connotazioni di ulteriore e maggiore gravità per la persistenza omissiva protrattasi nel tempo. (Luca Caravella) (riproduzione riservata)




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