Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31255 - pubb. 22/05/2024
Rilievo officioso della natura abusiva di clausole ai danni del consumatore e conseguente rimessione in termini delle parti
Tribunale Padova, 07 Maggio 2024. Est. Maiolino.
Obbligazioni e contratti – Consumatore – Clausole abusive – Garanzia fideiussoria – Eccezioni – Rimessione in termini
Sia che la garanzia venga qualificata come garanzia atipica, con esclusione quindi della facoltà di sollevare le eccezioni caratteristiche della garanzia fideiussoria ( quale ad esempio quella di decadenza ex art. 1957 c.c.,), sia che la garanzia venga ricondotta al contratto autonomo di garanzia, occorre porsi il problema della eventuale natura abusiva del regolamento pattizio il quale privi il garante di una serie di facoltà difensive, dovendosi valutare se il trattamento negoziale non risulti eccessivamente squilibrato ai sensi dell’art. 33, primo comma, codice del consumo (v. Cass. n. 5423/2022 - “la disciplina degli articoli 33, 34, 35 e 36 del codice del consumo trova applicazione anche ai contratti atipici e ciò, quanto alla previsione dell’art. 36, comma 1, anche laddove la clausola accertata come abusiva esprime il profilo di atipicità del contratto”).
[Nel caso si specie, il Giudice ha ritenuto necessario sottoporre al contraddittorio delle parti la questione se il regolamento pattizio afferente l’obbligo di garanzia assunto dal cliente assuma natura abusiva e, in caso affermativo, in quale parte ed in particolare con il ripristino di quale facoltà difensiva del soggetto che non abbia ancora sollevato specifiche eccezioni.] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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