Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31129 - pubb. 16/04/2024

I doveri di controllo previsti a carico dei sindaci dall'art. 2403 c.c. devono estendersi alla legittimità sostanziale dell'attività degli amministratori

Tribunale Catanzaro, 11 Aprile 2024. Pres. Belcastro. Est. Rinaldi.


Responsabilità dei sindaci - Legittimità sostanziale dell'attività degli amministratori della società - Compenso - Eccezione di inadempimento - Oneri probatori



L’eccezione d’inadempimento di cui all’art. 1460 c.c. può essere opposta dalla società al sindaco che agisce per il pagamento del compenso. Quanto all’onere della prova, in presenza dell’eccezione ex art. 1460 c.c., spetta al sindaco provare di aver correttamente adempiuto alle obbligazioni sullo stesso incombenti e cioè di aver adeguatamente vigilato sulla condotta degli amministratori, attivando, con la diligenza professionale dallo stesso esigibile in relazione alla situazione concreta, i poteri-doveri inerenti alla carica (art. 2407, comma 1°, c.c.). E ciò con la precisazione che i doveri di controllo previsti a carico dei sindaci dall'art. 2403 c.c. devono estendersi alla legittimità sostanziale dell'attività degli amministratori della società e non possono ritenersi limitati alla mera constatazione della conformità formale di tale attività alle disposizioni di legge o agli astratti principi della contabilità. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)



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