Deontologia
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31071 - pubb. 18/04/2024
La Corte UE sulla disapplicazione dell'Equo compenso degli avvocati
Corte Giustizia UE C-438/22, 25 Gennaio 2024. Pres. Prechal. Est. Wahl.
Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – Intese – Articolo 101 TFUE – Fissazione da parte di un’organizzazione professionale di avvocati degli importi minimi di onorari – Decisione di un’associazione d’imprese – Divieto per un giudice di disporre la rifusione di un importo di onorari inferiore a tali importi minimi – Restrizione di concorrenza – Giustificazioni – Obiettivi legittimi – Qualità dei servizi forniti dagli avvocati – Attuazione della sentenza del 23 novembre 2017, CHEZ Elektro Bulgaria e FrontEx International (C 427/16 e C 428/16, EU:C:2017:890) – Possibilità di invocare la giurisprudenza Wouters in presenza di una restrizione di concorrenza per oggetto
L’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, dev’essere interpretato nel senso che, nell’ipotesi in cui un giudice nazionale constati che un regolamento che fissa gli importi minimi degli onorari degli avvocati, reso obbligatorio da una normativa nazionale, è contrario a detto articolo 101, paragrafo 1, esso è tenuto a rifiutare di applicare tale normativa nazionale nei confronti della parte condannata a pagare le spese corrispondenti agli onorari d’avvocato, anche qualora tale parte non abbia sottoscritto alcun contratto di servizi d’avvocato e di onorari d’avvocato.
L’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, dev’essere interpretato nel senso che una normativa nazionale che, da un lato, non consente all’avvocato e al suo cliente di pattuire un compenso inferiore all’importo minimo fissato da un regolamento adottato da un’organizzazione professionale di avvocati, come il Visshia advokatski savet (Consiglio superiore dell’ordine forense), e, dall’altro, non autorizza il giudice a disporre la rifusione degli onorari per un importo inferiore a tale minimo, dev’essere considerata una restrizione della concorrenza «per oggetto», ai sensi di tale disposizione. In presenza di una simile restrizione, non possono essere invocati, al fine di sottrarre il comportamento in questione al divieto degli accordi e delle pratiche restrittivi della concorrenza, enunciato all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, gli obiettivi legittimi asseritamente perseguiti da detta normativa nazionale.
L’articolo 101, paragrafo 2, TFUE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, dev’essere interpretato nel senso che, nel caso in cui un giudice nazionale constati che un regolamento che fissa gli importi minimi degli onorari degli avvocati, reso obbligatorio da una normativa nazionale, viola il divieto enunciato all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, esso è tenuto a rifiutare l’applicazione di tale normativa nazionale, anche quando gli importi minimi previsti da tale regolamento riflettono i prezzi reali del mercato dei servizi d’avvocato. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Testo Integrale