Condominio e Locazioni
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30973 - pubb. 04/04/2024
È vessatoria ed abusiva la clausola che attribuisce al mediatore il diritto alla provvigione se l'affare è stato concluso dopo la scadenza del contratto e senza limiti di tempo con persona 'riconducibile' al cliente
Cassazione civile, sez. II, 09 Gennaio 2024, n. 785. Pres. D'Ascola. Est. Giannaccari.
Mediazione - Provvigione - Affare è stato concluso dopo la scadenza del contratto e senza limiti di tempo con persona "riconducibile" al cliente
La decisione assunta dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 785 del 9 gennaio 2024.
Di seguito i punti salienti della motivazione:
- il cliente rivestiva la qualità di consumatore;
- il mediatore ha diritto alla provvigione solo se la conclusione dell'affare è l'effetto del suo intervento (principio di causalità adeguata);
- la clausola era formulata in modo estremamente ampio e generico, determinando un rinnovo tacito (ed indefinito) del contratto di mediazione;
- ciò faceva maturare la provvigione a prescindere dal nesso causale intercorso fra l’attività di mediazione e la conclusione dell’affare;
- si determinava pertanto uno squilibrio a carico del consumatore, con conseguente invalidità della clausola. (Luigi Polidoro) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Luigi Polidoro
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