Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30958 - pubb. 27/04/2021

Procedure di insolvenza, competenza internazionale ed estensione di una procedura di insolvenza avviata nei confronti di una società avente sede in uno Stato membro

Corte Giustizia UE C-191/10, 15 Dicembre 2011. Pres. Tizzano. Est. Berger.


Regolamento (CE) n. 1346/2000 – Procedure di insolvenza – Competenza internazionale – Estensione di una procedura di insolvenza, avviata nei confronti di una società avente sede in uno Stato membro, ad una società la cui sede statutaria si trova in un altro Stato membro, a causa della confusione dei patrimoni



Il regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1346, relativo alle procedure di insolvenza, deve essere interpretato nel senso che il giudice di uno Stato membro che ha avviato una procedura principale di insolvenza nei confronti di una società, considerando che il centro degli interessi principali della stessa sia situato sul territorio di tale Stato, può estendere, in applicazione di una norma del suo diritto nazionale, tale procedura ad una seconda società, la cui sede statutaria sia situata in un altro Stato membro, soltanto a condizione che sia dimostrato che il centro degli interessi principali di quest’ultima si trova nel primo Stato membro.


Il regolamento n. 1346/2000 deve essere interpretato nel senso che, nell’ipotesi in cui contro una società, la cui sede statutaria si trovi sul territorio di uno Stato membro, sia diretta un’azione intesa ad estenderle gli effetti di una procedura di insolvenza avviata in un altro Stato membro nei confronti di un’altra società avente sede sul territorio di quest’ultimo Stato, la mera constatazione della confusione dei patrimoni di tali società non è sufficiente a dimostrare che il centro degli interessi principali della società contro cui la detta azione è diretta si trovi del pari in quest’ultimo Stato. Per confutare la presunzione secondo cui detto centro coincide con il luogo della sede statutaria, è necessario che una valutazione globale dell’insieme degli elementi pertinenti permetta di accertare che, in un modo riconoscibile dai terzi, il centro effettivo di direzione e di controllo della società contro cui è diretta l’azione finalizzata all’estensione si trova nello Stato membro nel quale è stata avviata la procedura di insolvenza iniziale. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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