Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30904 - pubb. 27/05/2020

Prededuzione per le obbligazioni di gestione sorte nel corso di pregresse procedure di amministrazione controllata

Corte Costituzionale, 27 Gennaio 1995, n. 32. Pres. Casavola. Est. Granata.


FALLIMENTO - DEBITI 'CONTRATTI PER L'AMMINISTRAZIONE DEL FALLIMENTO', DA SODDISFARSI IN PREDEDUZIONE - INCLUSIONE TRA DI ESSI, PER CONSOLIDATA INTERPRETAZIONE GIURISPRUDENZIALE, DELLE OBBLIGAZIONI DI GESTIONE INSORTE NEL CORSO DI PREGRESSE PROCEDURE DI AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA, CUI SIA SEGUITO IL FALLIMENTO - LAMENTATO DETERIORE TRATTAMENTO, NELLA TUTELA GIURISDIZIONALE, DEI CREDITORI, ANCORCHÈ PRELATIZI, ANTECEDENTI ALL'AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - GIUSTIFICAZIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE



L'art. 111 della legge fallimentare, nella parte in cui, per consolidata interpretazione giurisprudenziale, costituente "diritto vivente", include tra i debiti di massa 'contratti per l'amministrazione del fallimento', da soddisfarsi in prededuzione, anche le obbligazioni di gestione, insorte nel corso di pregresse procedure di amministrazione controllata, alle quali sia seguito il fallimento, non dà luogo ad una disparità di trattamento lesiva del principio di eguaglianza, sotto il profilo della tutela del proprio diritto di credito, a scapito dei creditori 'antecedenti' - ancorché prelatizi - all'amministrazione controllata. Infatti, a parte che tali categorie di creditori, per la loro sostanziale diversità di posizioni, non sono comparabili, la prededucibilità riconosciuta ai primi si giustifica in quanto è volta a riequilibrare il maggior rischio contrattuale a cui essi, nel concedere i crediti, si espongono, e ad incentivarne l'erogazione in funzione del positivo esito della procedura, nell'interesse di tutti i creditori, non rilevando al riguardo che i creditori "antecedenti" siano esclusi, ex art. 189, legge fallimentare, dal voto sull'ammissione del debitore all'amministrazione controllata. Né in contrario hanno peso le considerazioni del tribunale ' a quo' sulla eventuale, minore utilità, in concreto, dei crediti di gestione, giacchè il relativo regime giuridico coerentemente prescinde da valutazioni contingenti. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 111, n. 1, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, in riferimento agli artt. 3 e 24, Cost., dovendosi ritenere impropriamente invocato, dal giudice 'a quo', senza peraltro motivazione alcuna, l'art. 25, Cost.)




Testo Integrale