Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30902 - pubb. 20/11/2020

Incarico professionale conferito, in assenza di autorizzazione del giudice delegato, allo scopo di conservare il patrimonio e prevenire il fallimento

Cassazione civile, sez. I, 25 Giugno 2002, n. 9262. Pres. Carbone. Est. Plenteda.


FALLIMENTO - Incarico ad un professionista di consulenza aziendale relativo al piano di risanamento dell'impresa sottoposta ad amministrazione controllata - Mancata autorizzazione del giudice delegato, e rispondenza dell'incarico a finalità proprie dell'imprenditore - Successivo fallimento - Passività concorsuali - Spesa per il predetto incarico professionale - Ricomprensione fra le passività concorsuali - Esclusione - Fondamento



L'incarico professionale conferito, in assenza di autorizzazione del giudice delegato, dall'imprenditore il quale si trovi in regime di amministrazione controllata o di concordato preventivo, ove si inserisca nel quadro di un piano di risanamento dell'impresa, allo scopo di conservare il patrimonio e prevenire il fallimento, si rivela estraneo tanto alla categoria degli atti di straordinaria quanto a quella degli atti di ordinaria amministrazione, come tali insuscettibili di autorizzazione. La relativa spesa, pertanto, in caso di successiva dichiarazione di fallimento, non va inclusa, ove non autorizzata, tra le passività concorsuali. (massima ufficiale)




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