Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30784 - pubb. 06/03/2024

Nel discrimine tra colpa lieve e grave ai fini della meritevolezza incide la mancata valutazione del merito creditizio da parte del finanziatore

Tribunale Santa Maria Capua Vetere, 19 Gennaio 2024. Est. Di Rauso.


Sovraindebitamento – Colpevolezza del finanziatore – Meritevolezza



Dall’analisi dell’art. 69 CCII, risulta evidente che il requisito della meritevolezza non è venuto meno, ma nell'ottica del favor debitoris, si arricchisce di un ulteriore elemento di valutazione selettiva, ovvero il grado di rilevanza della colpa, ora limitato ai soli casi di colpa grave e di mala fede.


La gravità della colpa va valutata tenuto conto dell’imprudenza del debitore, sia sotto il profilo quantitativo, che si concretizza nella reiterata violazione della regola cautelare, che sotto il profilo qualitativo, avuto riguardo all’entità complessiva delle obbligazioni contratte.


L’assenza di colpa grave può ravvisarsi quando il consumatore, confidando sull’entità disponibile di reddito e patrimonio, abbia ritenuto, in modo ragionevole ed al momento in cui ha assunto l’obbligazione, di poterla adempiere.


Può ritenersi senz’altro incolpevole il debitore che si trovi a dover affrontare una crisi da sovraindebitamento a cagione di esigenze personali, familiari o di salute sopravvenute non ragionevolmente prevedibili, ovvero che abbia ragionevolmente valutato la propria capacità restitutoria sulla base di elementi non rivelatisi fondati.


Sul giudizio di gravità della colpa, globalmente considerata, concorre anche la valutazione del comportamento del finanziatore quando egli, contribuendo a causare lo stato di sovraindebitamento, abbia concesso il credito in un momento in cui l’ordinaria diligenza lo avrebbe sconsigliato, con conseguente violazione dell’art. 124 bis TUB che prevede l’obbligo di adeguata verifica del merito creditizio.


La mancata valutazione del merito creditizio da parte del finanziatore incide sulla colpa nella misura in cui altera la rappresentazione del debitore circa la propria capacità restitutoria. (Andrea Martino) (riproduzione riservata)



Segnalazione dell'Avv. Gianluigi Passarelli


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