Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30658 - pubb. 16/02/2024
Con l'azione revocatoria fallimentare non sono revocabili né la compensazione legale né la compensazione giudiziale
Tribunale Roma, 22 Gennaio 2024. Est. Genna.
Azione revocatoria - Compensazione legale - Compensazione giudiziale - Compensazione volontaria
La compensazione tra reciproci crediti esigibili anteriori al fallimento (o all’apertura dell’A.S.) non è soggetta a revocatoria in quanto realizza un effetto estintivo delle rispettive poste previsto dalla legge, che può essere ottenuto anche nel fallimento (o nell’A.S.), giusto il disposto del primo comma dell'art. 56 l.fall..
Invero, con la compensazione non si realizza alcuna forma di pagamento, giacché il terzo non riceve alcuna somma di denaro, ma gli viene soltanto consentito di non versare al fallimento (o all’A.S.) l’importo di cui era debitore nei confronti del fallito (o del debitore in A.S.).
Più in
particolare, non sono revocabili né la compensazione legale, cui va ricondotta
la fattispecie in esame né la compensazione giudiziale, in quanto frutto di un
provvedimento giurisdizionale, ma solo la compensazione volontaria, cioè quella
frutto di un apposito accordo tra le parti. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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