Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30547 - pubb. 01/02/2024

Limite di mantenimento nella Liquidazione Controllata: la soglia minima ex art. 283 CCII costituisce un parametro di riferimento

Tribunale Lodi, 13 Dicembre 2023. Pres. Giuppi. Est. Varesano.


Liquidazione Controllata – Limiti di mantenimento – Determinazione dell’importo – Soglia minima ex art. 283, co. 2 CCII – Parametro di riferimento – Sussistenza



Ai fini della determinazione dell’importo da sottrarre alla liquidazione giudiziale ex art. 268 comma 4 CCII, occorre effettuare un necessario contemperamento tra le ragioni dei creditori e quelle del ricorrente e del suo nucleo famigliare, per cui l’importo da escludere dalla procedura di liquidazione controllata va determinato partendo dalla soglia minima definita dall’art. 283 comma 2 CCII in misura pari all’ammontare dell’assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo famigliare della scala di equivalenza ISEE prevista dal regolamento DPCM 159/2013 e successivamente, verificata l’entità delle spese indicate dal ricorrente e valutato il valore più congruo nel caso concreto, tenendo anche in considerazione il disposto dell’art. 545 c.p.c. e la situazione familiare complessiva. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)



Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini

mancini@studiomanciniassociati.it


Consulta il massimario ragionato della composizione della crisi da sovraindebitamento ->


Testo Integrale