Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30511 - pubb. 26/01/2024
Ristrutturazione del consumatore: il compenso dell’OCC va accantonato, salvo acconti
Tribunale Nocera Inferiore, 10 Gennaio 2024. Est. Longo.
Ristrutturazione dei debiti del consumatore – Compenso dell’OCC – Liquidazione – Modalità – Acconti – Ammissibilità
L’art. 71, co. 4 CCII stabilisce che il compenso all’OCC sarà liquidato dal giudice una volta integralmente e correttamente eseguito il piano, dopo il deposito della relazione finale; dunque, in caso di omologa del piano di ristrutturazione del consumatore, l’importo nello stesso destinato al compenso dell’OCC sarà versato dai debitori secondo le rate previste e, tuttavia, accantonato sul conto intestato alla procedura; lo stesso andrà versato all’OCC solo a seguito di liquidazione finale del compenso da parte del giudice, che terrà conto della diligenza impiegata dal professionista nel corso della procedura, ferma restando la possibilità di richiedere acconti nel corso della procedura, in relazione allo stato di avanzamento della stessa. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)
Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini
mancini@studiomanciniassociati.it
Consulta il massimario ragionato della composizione della crisi da sovraindebitamento ->
Testo Integrale