Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30500 - pubb. 25/01/2024

Ripartizione dell’onere della prova, principio dispositivo e di valutazione della prova

Appello Napoli, 17 Gennaio 2024. Pres. Ceccarelli. Est. Celentano.


Prova – Onere – Valutazione



Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non si verifica alcuna inversione dell’onere della prova, nel senso che è sempre il creditore, opposto ma attore in senso sostanziale, a dover provare il diritto per cui ha agito in via monitoria.


L’articolo 116 c.p.c. impone al giudice un “prudente” apprezzamento delle prove, dunque una valutazione logica e corretta degli elementi istruttori, determinante un giudizio di fatto, valutabile dal giudice di appello.


È, pertanto, viziato il ragionamento del primo giudice nella parte in cui incentra la motivazione sulla circostanza che il contratto di trasporto è a forma libera, poiché ciò non esclude che esso debba comunque essere provato, sebbene non necessariamente con l’allegazione di un documento negoziale.


Indipendentemente dai motivi e dalle intenzioni delle parti, la corretta valutazione deve essere effettuata con riguardo ai documenti allegati come prova del rapporto negoziale e dell’esecuzione delle prestazioni; valutazione che nella fattispecie in esame porta ad un giudizio di non idoneità con conseguente rigetto della domanda di pagamento e revoca del decreto ingiuntivo. (Ugo Campese) (riproduzione riservata)



Segnalazione dell'Avv. Ugo Campese


Testo Integrale