Diritto e Procedura Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30486 - pubb. 24/01/2024
Condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 4, c.p.c. per infondatezza o inammissibilità della iniziativa processuale
Cassazione civile, sez. I, 11 Luglio 2023, n. 19749. Pres., est. Genovese.
Protezione internazionale - Rigetto della richiesta - Ricorso per cassazione - Procura alle liti priva di data di rilascio - Inammissibilità del ricorso proposta ex art. 380-bis c.p.c. - Richiesta della decisione da parte del ricorrente - Sua condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 4, c.p.c. in difetto di costituzione dell’intimato - Sussistenza - Ragioni
In tema di protezione internazionale, l'inammissibilità del ricorso per cassazione derivante dalla mancata certificazione, da parte del difensore, della data di rilascio della procura ex art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008, formulata in sede di proposta ex art. 380-bis c.p.c. e decisa in conformità, dà luogo all'applicazione del comma 3, ultima parte, della medesima disposizione, e, segnatamente, in difetto di costituzione della parte intimata, della condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c., essendo il ricorrente incorso in colpa grave per avere chiesto la decisione, a fronte della proposta di definizione accelerata di inammissibilità per difetto di valida procura alle liti, senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza o dell'inammissibilità della propria iniziativa processuale. (massima ufficiale)
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