Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30378 - pubb. 09/01/2024

Reclamo avverso l’apertura della liquidazione giudiziale e sospensione delle operazioni del curatore

Tribunale Ferrara, 22 Novembre 2023. Est. Ghedini.


Liquidazione giudiziale – Reclamo – Sospensione delle operazioni – Programma di liquidazione



In caso di espressa sospensione dell’attività di liquidazione che sia adottata a seguito di reclamo avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale non può, in mancanza di specifica indicazione, ritenersi sospesa anche la predisposizione del programma di liquidazione che di per sé non costituisce un atto di liquidazione.


La redazione di detto documento deve tuttavia essere rinviata nel caso venga disposta la sospensione delle operazioni di accertamento del passivo, in quanto la formazione del passivo, e con essa la disamina approfondita delle domande di insinuazione e rivendica, consentono l’acquisizione di informazioni preziose, a volte indispensabili per la redazione del programma di liquidazione, soprattutto in relazione alla parte relativa alle iniziative giudiziali da intraprendere. Non a caso il codice della crisi prevede, analogamente a quanto accade per la relazione particolareggiata del curatore, che il programma debba essere redatto in un termine che ha scadenza successiva alla verifica del passivo.


Da ciò consegue che, al fine di non obbligare il curatore a predisporre un simulacro di programma di liquidazione dal contenuto generico per poi depositare un supplemento di programma che la legge consente solo in caso di circostanze sopravvenute, deve ragionevolmente ritenersi che il termine per la predisposizione del programma resti sospeso fino a che opera la sospensione delle operazioni di formazione del passivo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)




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