Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30308 - pubb. 14/12/2023

Ristrutturazione dei debiti del consumatore e carattere atipico delle misure protettive

Tribunale Oristano, 30 Novembre 2023. Est. Bonetti.


Ristrutturazione dei debiti del consumatore - Misure protettive - Carattere atipico - Sussistenza - Sospensione delle clausole di cessione del quinto dello stipendio - Versamento diretto delle trattenute su conto corrente della procedura - Ammissibilità



Nella procedura del consumatore, diversamente da quanto anteriormente stabilito dall’art. 12 bis l. 3/2012, le misure protettive possono assumere carattere atipico, aggiungendosi, alla sospensione delle misure esecutive e cautelari, ogni altra misura idonea a conservare l’integrità del patrimonio del debitore fino alla conclusione del procedimento, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati. È ammissibile, dunque, la domanda di sospensione degli effetti delle clausole ‘autoliquidanti’ dei contratti di finanziamento; parimenti, deve ritenersi consentito disporre l’inefficacia temporanea, fino all’esito del procedimento, delle clausole di cessione di quinto stipendiale o di delega di pagamento. Perché l’effetto protettivo si realizzi senza determinare un definitivo pregiudizio per il creditore occorre, peraltro, prevedere che le somme destinate alla soddisfazione delle linee di credito garantite siano versate dall’ente ceduto su un conto vincolato appositamente aperto dal gestore della crisi, in modo da poter essere poi svincolate per l’esecuzione del piano omologato o in alternativa per la restituzione al creditore avente diritto in caso di mancata omologa. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)



Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini

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