Diritto e Procedura Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30281 - pubb. 09/12/2023
Per partecipare alla mediazione basta la semplice procura al legale
Tribunale Milano, 06 Ottobre 2023. Pres., est. Gallina.
Mediazione obbligatoria – Procura – Autenticazione
La procura speciale sostanziale rilasciata dal cliente al proprio difensore per la partecipazione al procedimento di mediazione è valida anche se non è autenticata da un pubblico ufficiale. (1)
(1) La decisione in questione riguarda la questione della validità della procura speciale sostanziale rilasciata dal cliente al proprio difensore per la partecipazione al procedimento di mediazione.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8473/2019, ha stabilito che la parte può farsi sostituire dal difensore nel partecipare al procedimento di mediazione, ma non può conferire tale potere con la procura conferita al difensore e da questi autenticata, benché conferirgli con essa ogni più ampio potere processuale.
Tuttavia, la Corte non ha stabilito che la procura speciale sostanziale debba essere autenticata da un pubblico ufficiale, ma ha soltanto escluso la legittimità della procura alle liti.
In applicazione del principio generale espresso dall'art. 1392 c.c. (il quale richiede per la procura la stessa forma del contratto o dell'atto giuridico da concludere) nonché dall'art. 3 comma 3 del D. lgs. n. 28/2010 relativo alla procedura di mediazione (il quale prevede che "gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità"), il Collegio ha concluso nel senso che anche la procura che conferisce i poteri di partecipazione non sia soggetta a formalità.
Nel caso di specie, la delega rilasciata all'avvocato conferisce al procuratore "ogni più ampia facoltà e potere ed autorizzandola espressamente ad avviare o aderire alla procedura, a partecipare agli incontri di mediazione anche in modalità telematica". Tale procura è quindi idonea ai sensi dell'art. 8, comma 1, D. lgs. n. 28/2010.
La procura speciale sostanziale rilasciata dal cliente al proprio difensore è dunque valida anche se non è autenticata da un pubblico ufficiale, a condizione che conferisca al procuratore i poteri di partecipazione al procedimento di mediazione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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